Sentenza 15437/2023 Corte di Cassazione
Sono dovuti intervenire gli Ermellini per porre rimedio a pareri insensati, posti in essere nei primi due gradi di un giudizio.
In buona sostanza, un figlio aveva citato una compagnia assicurativa ed un automobilista, a seguito del decesso della madre, avvenuto per un sinistro stradale. Lo stesso congiunto aveva impugnato in Appello la sentenza di primo grado, che riteneva congrua per il soddisfo del dovuto risarcimento, la cifra versata come anticipo dalla compagnia di assicurazione, in virtù del fatto che, a 65 anni di età, quanti ne aveva la donna al momento del fatto, non sarebbe potuta essere più di supporto economico per il figlio superstite e le sue entrate, gradualmente, sarebbero servite unicamente alla sua sopravvivenza.
Anzi, al contrario, sarebbe stata lei un onere economico per il congiunto.
Per i giudici dell’Appello, che avevano confermato il primo grado, a 65 anni si prospettava solo una rapida e drammatica progressione di decadenza fisica e perdita di autonomia, tale da non giustificare la ulteriore richiesta risarcitoria.
Immediata la levata di scudi da parte degli Ermellini, che hanno cassato la pronuncia della Corte di Appello, anche in virtù del fatto che l’età media degli stessi, di certo, superava quella indicata come “overlife”, da parte dei primi giudicanti.