Ordinanza 2438/2024 Corte Cassazione
In materia di responsabilità da sinistro stradale, ogni valutazione descrittiva del “modulo di constatazione amichevole” d’incidente (cosiddetto C.I.D.), deve ritenersi annullata dall’esistenza di un’incompatibilità oggettiva tra il fatto descritto e le conseguenze del sinistro, come accertate in giudizio (cfr.Cass. 8451/2019 – 21161/2013).
Sancisce la giurisprudenza della Suprema Corte, la possibilità per il giudice di merito di accertare che la dichiarazione resa nel modulo di constatazione amichevole sia incompatibile con la dinamica del sinistro, con i danni riportati dai veicoli e con la situazione dei luoghi.
Tale verifica si pone come una sorta di momento antecedente rispetto all’esistenza ed alla valutazione della dichiarazione contenuta nel CID, fermo restando che essa resterebbe oggetto, comunque, di libera valutazione nei confronti dell’assicuratore, ai sensi dell’art. 2733, terzo comma, cod. civ., e dell’art. 23 della legge 24 dicembre 1969, n. 990.
Tutto ciò si inserisce nel consolidato orientamento di legittimità, ai sensi del quale, in tema di responsabilità civile da sinistro stradale, la sottoscrizione da parte di entrambi i conducenti del C.I.D., determina una presunzione, valida fino a prova contraria, del fatto che il sinistro si sia verificato con le modalità ivi indicate: la stessa può, ovviamente, essere superata, dal convincimento del giudice di merito.(cfr.Ord.Cass 29146/2017)