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ABUSI EDILIZI: ESCLUSA LA CONDANNA DEL DIRETTORE DEI LAVORI SOLO IN CASO DI DIMISSIONI.

La terza sezione penale della Corte di Cassazione con sentenza 16668/21 ha stabilito che, il direttore dei lavori è responsabile per le opere edilizie abusive, fatto salvo il caso in cui accetti di rinunciare al proprio incarico. La Corte di Cassazione ha ritenuto inammissibile il ricorso del direttore dei lavori e del committente, condannati a scontare una pena detentiva nonché a pagare una cospicua somma per la realizzazione di opere illecite. Il direttore si difendeva affermando che a rispondere della realizzazione dell’opera abusiva e, dunque, non conforme al progetto originario, dovesse essere l’esecutore dei lavori che aveva proceduto senza informare il direttore. Nel caso di specie, il direttore è da considerare responsabile per non essersi dimesso immediatamente, unico modo per distaccarsi dalla responsabilità per opere edilizie illecite. Pertanto, la Corte di Cassazione, confermando la condanna, ha sancito la responsabilità del direttore in quanto l’assenza sul cantiere non esime dalla responsabilità penale per gli abusi edilizi commessi; inoltre, avrebbe dovuto controllare la regolare esecuzione del progetto, contestare eventuali difformità e, nel caso rassegnare le dimissioni.