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Abuso dell’immagine o del nome altrui a fini pubblicitari

Normativa vigente

Traiamo spunto dalla pubblicazione di un post su Facebook, in cui viene speso il nome di un noto professionista al fine di aumentare attenzione pubblicitaria su un determinato prodotto.
L’articolo 10 del Codice Civile, che prendiamo come punto di riferimento per una fattispecie similare, ci fa ritenere giusto che, se viene adoperata in maniera non autorizzata l’immagine (o il nome) di chi non fornisce il proprio consenso, lo stesso possa ritenersi autorizzato a chiedere che detto abuso cessi o, laddove ne ricorrano le circostanze, pretendere un risarcimento dei danni.
La normativa pone, quindi, la volontà del soggetto al primo posto nella decisione che la propria immagine (o il proprio nome), vengano adoperati a fini pubblicitari.
La Cassazione ha però sancito che non costituisce reato usare l’immagine di un personaggio popolare, all’interno di uno spot pubblicitario, essendo di pubblico dominio.
Ovviamente abbiamo solo preso spunto da un evento minimale, allo scopo di evidenziare la normativa del nostro ordinamento, che tende sempre di più a proteggere privacy ed immagine, non solo visiva ma anche nominale, di qualunque persona.