Da quanto emerge dall’ordinanza 26541/21, pubblicata il 30 settembre dalla terza sezione civile, l’ordinamento non può offrire tutela a comportamenti contrari alla buona fede oggettiva.
Ogni atto palesemente falso, solo per frodare i diritti dei terzi, può essere oggetto dell’azione di simulazione affinché sia reso inefficace. La Cassazione afferma che costituisce «abuso di diritto» la condotta di chi, per sottrarre la casa alla propria moglie, in caso di crisi coniugale, la vende al proprio genitore per poi farsela restituire a titolo di comodato.
L’abuso del diritto consiste nell’alterare uno schema formale del diritto per conseguire obiettivi ulteriori e diversi da quelli indicati dalla legge, con un’ingiustificata sproporzione fra il vantaggio del titolare del diritto e il sacrificio imposto alla controparte.
In questo caso, un uomo aveva trasferito al padre la proprietà del bene subito dopo aver ricevuto la lettera della moglie che apriva la crisi coniugale e pochi giorni prima di aver presentato egli stesso il ricorso per la separazione. Il padre ormai proprietario della casa familiare assegnata all’ex nuora dai giudici aveva richiesto il rilascio dell’immobile ben due anni dopo la scadenza del contratto di comodato che aveva concluso con il figlio.
Pertanto, il padre compra dal figlio, che si sta per separare, la casa dove questi vive con la famiglia e poi, gliela concede in comodato gratuito a termine. L’unica utilità dell’operazione è eludere il provvedimento del giudice che in sede di separazione assegnerà l’abitazione alla mamma e ai figli in affido.