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Donazione di immobile con abuso edilizio

Flash per 20/07

Normativa e Cassazione

La nostra normativa e varie pronunce della Cassazione, hanno sancito che, in caso di donazione di un immobile, (così come nel caso di compravendita), non esistono differenze tra case con o senza abusi edilizi.
Non esiste una norma imperativa che crei una impossibilità alla stipula di atti riferiti a tali immobili, che li rendano giuridicamente non validi.
In buona sostanza, nel rogito devono essere riportati i titoli urbanistici che lo rendano completo, a prescindere da eventuali difformità.
Le conseguenze sono però diverse, in riferimento a chi dona e a chi riceve.
La nostra normativa prevede infatti che, chi riceve una donazione nei casi accennati, non corre alcun rischio di carattere penale o amministrativo, se dimostra la sua estraneità alla creazione dell’illecito.
Se ciò non è possibile e si accerta un coinvolgimento nella realizzazione, si rischiano sanzioni e condanne.
Dunque, risponde del reato solo l’autore dell’abuso edilizio e non chi acquisisce la proprietà in un momento successivo, pur essendone a conoscenza.