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Accertamento: acquisizione dei dati dei conti bancari anche in assenza di autorizzazione.

La Corte di Cassazione con ordinanza n. 3242 del 10 febbraio 2021, accogliendo il ricordo dell’Agenzia delle Entrate secondo cui l’atto impositivo cade solo in caso di pregiudizio al contribuente, ha sancito che l’accertamento fiscale è valido anche se i dati bancari sono acquisiti senza autorizzazione. Nelle indagini bancarie, la non autorizzazione ai fini dell’accertamento IRPEF e IVA, non determina l’inutilizzabilità dei dati acquisiti, fatto salvo specifiche modifiche ovvero la messa in discussione della tutela dei diritti fondamentali di rango costituzionale del contribuente, come l’inviolabilità della libertà personale o del domicilio.