Lo ha stabilito la Corte di Cassazione nell’ordinanza n. 11478/2021, pubblicata il 30 aprile, con la quale ha chiarito nuovamente la questione relativa alla configurabilità dell’accettazione tacita dell’eredità nel caso in cui il chiamato provveda ad eseguire la voltura catastale sui beni facenti parte dell’eredità. Nel caso di specie, il creditore aveva intrapreso un’esecuzione immobiliare nei confronti della debitrice, sottoponendo a pignoramento un bene immobile pervenuto a quest’ultima per successione del coniuge. Siccome si rendeva necessario procedere alla trascrizione dell’acquisto dell’immobile da parte del debitore, in quanto erede, il creditore aveva intrapreso un altro giudizio al fine di far accertare che la debitrice aveva accettato l’eredità del coniuge. Sia il Tribunale che la Corte d’Appello avevano accertato l’accettazione tacita dell’eredità, dal momento che la convenuta aveva presentato oltre alla dichiarazione di successione anche la richiesta della voltura catastale. Nonostante la convenuta deduceva l’erroneità della decisione, sostenendo che la voltura catastale non poteva configurare di per sé l’accettazione tacita, la Suprema Corte ha ricordato il consolidato orientamento secondo cui “l’accettazione tacita dell’eredità può essere desunta dal comportamento complessivo del chiamato che ponga in essere non solo atti di natura meramente fiscale, come la denuncia di successione, inidonea di per sé a comprovare un’accettazione tacita dell’eredità, ma anche atti che siano al contempo fiscali e civili, come la voltura catastale”. Quindi, solo chi effettivamente intenda accettare l’eredità provvede ad effettuare la voltura catastale, attuando il passaggio di proprietà dal de cuius a sé stesso.