L’addebito della separazione comporta l’attribuzione formale della responsabilità della fine dell’unione a uno dei coniugi. Le conseguenze dell’addebito sono innanzitutto economiche, visto che il coniuge “colpevole” non potrà avere diritto ad alcun mantenimento, né potrà succedere all’altro nel caso di decesso. L’addebito consegue però soltanto a gravi condotte debitamente accertate in giudizio. Secondo il Tribunale della Spezia con la sentenza 179/21, i maltrattamenti contro la moglie sono idonei a giustificare l’addebito, anche se il coniuge maltrattato ha confessato il tradimento. Sebbene anche la violazione dell’obbligo di fedeltà costituisca motivo di addebito della separazione, in questo caso il giudice ha ritenuto molto più grave la violenza subita dalla donna, costituendo tale condotta una violazione talmente grave dei doveri nascenti dal matrimonio da esonerare il magistrato dal dovere di procedere alla comparazione col comportamento della donna.