Normativa vigente
È noto come le nostre disposizioni di legge, rendano molto complesso e difficile l’iter per l’adozione di un minore, ma certo quelle che regolano le adozioni internazionali, non sono meno ostiche, come comunemente si ritiene.
I requisiti sono essenzialmente gli stessi e sono previsti e regolati dalla Legge 184/83 e nella successiva Legge 149/2001.
Per quanto riguarda dunque le adozioni internazionali, i coniugi devono essere uniti in matrimonio da almeno tre anni o da un numero minore, laddove abbiano ufficialmente convissuto in precedenza.
Non deve essere intervenuta nessuna procedura di separazione, neppure di fatto, e l’età degli adottanti deve essere superiore ai 18 anni e non oltre i 45, rispetto a quella degli adottandi, salvo i casi di danni gravi per i minori.
Deve essere rilasciato un attestato di idoneità da parte del Tribunale dei Minori e, per presentare domanda all’estero, bisogna essere sottoposti alla valutazione dei Servizi Sociali che, a loro volta, svolgono azione di indagine preliminare.
Entro un anno dal rilascio del Decreto di Idoneità da parte del Tribunale dei Minori, bisogna rivolgersi ad un ente autorizzato dalla Commissione Adozioni Internazionali, che seguirà l’iter presso lo strato straniero in cui si presenta la richiesta, fino all’arrivo del minore in Italia.
Dopo un periodo di affidamento preadottivo, il Tribunale dei Minori autorizza la trascrizione presso i registri di stato civile.