Sentenza 183/2023 Corte Cassazione
Era abitudine, fino a qualche tempo fa, considerare necessario un totale distacco dei minori adottati dalle famiglie d’origine, ritenendo così di consentire la formazione di un maggiore legame con il nuovo nucleo familiare, cancellando ogni ricordo del passato.
Non si è mostrata della stessa idea la Corte Costituzionale, (cui è stato chiesto un parere di legittimità in riferimento all’articolo 27 terzo comma della Legge 184/1993), fornendo
una diversa interpretazione della Carta Costituzionale.
Secondo la sentenza citata, bisogna interpretare la norma nel senso che, quando si parla di cessazione di rapporti con i membri della famiglia d’origine, bisogna intendere il riferimento esclusivamente rivolto ai legami giuridici di parentela.
In merito, però, alle relazioni socio affettive dei minori, non si puo ritenere giustificato interromperle completamente, sempre nel precipuo interesse degli stessi.
Il giudice quindi, per sopperire allo stato di abbandono, può decidere di far mantenere significative e consolidate relazioni con i congiunti originari: esempio lampante sono i rapporti tra fratelli e sorelle, non adottati dallo stesso nucleo.
Indispensabile, comunque, l’ascolto dell’adottando.