Sentenza 13525/2024 Cassazione Penale
Risultano illegittime le prescrizioni per l’affidamento in prova, che impongano obblighi o divieti capaci di tradursi in una limitazione delle libertà e dei diritti della persona.
È vero che si deve stabilire che l’affidato si adoperi in favore della vittima del reato (art. 47, comma 7, Ord. pen.), ma detta prescrizione non è surrogabile con altra che gli imponga un’attività di generica utilità sociale, in favore di enti o soggetti diversi dalla persona offesa, perché rivestirebbe un indebito contenuto afflittivo supplementare.
Nel caso preso in esame, il Tribunale di Sorveglianza aveva imposto al ricorrente di versare €200 mensili in favore di una associazione per il recupero di giovani tossicodipendenti e, tale prescrizione, era totalmente priva di base legale, in palese violazione dell’art. 23 della Costituzione.
Ciò al di là dell’accertamento delle condizioni economiche dell’affidato, restando tale profilo assorbito nell’ambito della decisione assunta.
Alla luce di tali motivazioni, annullata la prescrizione del Tribunale di Sorveglianza, in quanto contraria ai crismi giuridici, imposti dalla normativa vigente.