La sesta sezione civile della Cassazione con ordinanza 17892/22 pubblicata il 1 giugno, ha sancito che, è ammesso l’affidamento congiunto, anche quando il contrasto tra i genitori, crea situazioni divergenti circa la fedeltà e il distanziamento. Il contrasto, crea sicuramente preconcetti nel minore ma, non elimina la necessità di mantenere un rapporto pacifico e paritario con entrambi. La Cassazione, ha ricordato che l’addebito della separazione, necessita della prova che la crisi coniugale sia ricollegabile ad un comportamento volontario di entrambi i coniugi; nel caso in esame, il rapporto conflittuale tra i coniugi non impediva la protezione del minore nonché la continuazione di un rapporto pacifico ed, infatti, questi ultimi hanno cercato di coinvolgere il minore in tentativi antagonistici, generando un vero e proprio distanziamento. Nonostante ciò, la Cassazione ha ritenuto opportuno, nell’interesse del minore, applicare l’affidare condiviso, per garantire il diritto alla bigenitorialità.