La prima sezione civile della Corte di Cassazione con ordinanza 18603/21, accogliendo il ricorso di un padre che vedeva affidare il figlio minore in via esclusiva alla madre, ha sancito che l’affidamento dovrà essere condiviso anche se il padre ha cacciato via di casa l’ex moglie e il figlio, in quanto è necessario attenersi all’interesse del minore. La Corte d’Appello sosteneva che la modifica della serratura e la vendita dell’abitazione comportavano una carenza del padre, in virtù della tenera età del figlio, tali comportamenti dimostravano l’inidoneità del padre e carenze rispetto alle esigenze e agli interessi della prole, rendendo più favorevole l’affidamento esclusivo. Secondo la Cassazione, tale orientamento è da ritenersi sbagliato in quanto per escludere l’affidamento condiviso è necessario effettuare una precisa valutazione circa la non idoneità del genitore.