L’affido condiviso è stato introdotto dalla legge 54/2006, su indicazione di provvedimenti analoghi della Comunità Europea, ispirati al principio della inevitabile importanza della biogenitorialità, per far sì che i minori possano godere di un’atmosfera consona alla loro sana crescita fisica e psichica.
Ovviamente ciò è possibile solo se non esistono cause accertate, che configurino la necessità di un affidamento esclusivo, per gravi motivazioni ostative nei confronti di uno dei due genitori.
Con la modalità della condivisione, in caso di contrasti, le responsabilità sono specificamente ripartite tra i due coniugi, mentre vengono indicati i periodi di permanenza presso ciascuno di essi.
La vecchia formula dell’ affido congiunto, al contrario, presupponeva una piena collaborazione tra i genitori, operazione non sempre attuabile. Come specificato, a meno che non vi sia qualche motivo pregiudiziale specifico, oggi l’affido condiviso costituisce la regola generale, seguita nei procedimenti di separazione e divorzio, per la maggior tutela dei minori.