Lo ha stabilito la sesta sezione civile della Cassazione con l’ordinanza 15835/21 con la quale è stato evidenziato che, per quanto riguarda il procedimento per l’affido del minore, la competenza è del Tribunale in cui il bambino ha la residenza abituale al momento della domanda. I Supremi Giudici infatti, hanno chiarito che tale criterio è destinato ad affermarsi con prevalenza su quello di “prossimità”, poiché, il luogo dove il minore ha la residenza abituale, deve essere considerato come il luogo in cui trova espressione e tutela l’interesse dello stesso ad una crescita equilibrata. Lo scopo è infatti quello di privilegiare il luogo più idoneo a costruire uno stabile centro di vita e di interessi del bambino. Pertanto, il ricorso proposto dalla madre per regolamento di competenza contro il decreto della Corte d’Appello, è stato respinto ed è stato dichiarato che, il Tribunale competente per il procedimento di affido del minore, è quello in cui il bambino ha la residenza al momento della domanda.