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Affinché scatti il reato di vendita di prodotti industriali con segni mendaci basta anche solo il depliant col prodotto ingannevole.

Lo ha sancito la Cassazione con la sentenza n. 11630/21, depositata il 31 marzo dalla terza sezione penale. La Suprema Corte ha dichiarato innanzitutto l’imputato responsabile, ritenendo il reato estinto solo perché prescritto. Nel caso di specie, a presentare ricorso è il titolare di una società, condannato in appello anche a risarcire il danno alla parte civile per aver messo in vendita dischi per freni riportanti un marchio simile a un altro concorrente e, dunque, prodotti ingannevoli per i potenziali acquirenti. L’imputato secondo la difesa, si era limitato a distribuire un depliant recante immagini della merce, condotta che di per sé non poteva bastare a ritenere integrato il reato. I Supremi Giudici hanno chiarito invece che, la fattispecie tentata addirittura si configura nel caso in cui il catalogo venga realizzato ma non diffuso, infatti “la mera realizzazione di un catalogo non ancora diffuso, ma potenzialmente destinato alla diffusione, configura, dunque, la fattispecie tentata”. Non è dunque necessario “ai fini della sussistenza del reato consumato che, alla riscontrata circolazione del catalogo seguano concreti atti di alienazione dei prodotti”. Perciò, contrariamente a quanto affermato dalla difesa, risulta configurato il reato consumato, perché l’imputato è stato condannato “per aver distribuito un catalogo per la vendita, recante le immagini di alcuni dischi per freni con un marchio somigliante a quello concorrente, sulla cui idoneità a trarre in inganno i potenziali compratori non vi è contestazione”. La Corte dunque dichiara estinto il reato per prescrizione ma rigetta il ricorso agli effetti civili condannando a risarcire il danno alla parte civile.