Sentenza 4967/2024 Tribunale di Salerno
La recente sentenza che oggi commentiamo, ha visto lo Studio Legale Labonia, schierarsi al fianco di una ricorrente che lamentava la mancata cancellazione di un ipoteca, iscritta a favore delle Finanze dello Stato, su due immobili dalla stessa acquistati con regolare rogito notarile: tale cancellazione avrebbe dovuto già essere stata effettuata, per antica archiviazione del procedimento che aveva prodotto tale provvedimento cautelare (parliamo di circa un ventennio addietro nel tempo).
In buona sostanza, la ricorrente era venuta a conoscenza per puro caso di una “rinnovazione” del provvedimento da parte dell’Agenzia delle Entrate, attuata nell’anno 2014, senza che nulla le fosse stato notificato.
A nulla erano servite le istanze in cui si chiedeva di dichiarare illegittima detta rinnovazione per cui, nel ricorso, veniva chiesto anche un risarcimento dei danni subiti, avendo reso il perdurare del gravame, non effettuabile la commercializzazione dei beni immobili. Ovviamente l’Agenzia delle Entrate si opponeva a detta istanza, asserendo che in materia tributaria l’obbligo della riassunzione del giudizio di merito a seguito della concessione della tutela cautelare non era necessaria: come invece ritenuta indispensabile da parte ricorrente.
Accertato in corso di giudizio, ai sensi dell’art.2884 codice civile, che la cancellazione di ipoteca deve essere eseguita dal conservatore, a seguito di sentenza passata in giudicato o per l’esistenza di altro provvedimento definitivo, emesso dalle autorità competenti: ingiustificato, dunque, il dissenso del creditore ipotecario.
Sancito anche il diritto del proprietario a che non risulti sui pubblici registri immobiliari l’esistenza di una illegittima iscrizione che possa risultare di pregiudizio, in quanto determinante un intralcio per il commercio giuridico del bene.
Dal contratto di compravendita depositato dalla difesa, si evinceva l’effettivo gravame sull’immobile all’epoca dell’acquisto, per un’ipoteca legale (iscritta nel lontano 1994) a favore dell’ufficio IVA, ma veniva anche specificato che, in relazione a tale formalità, il Tribunale di Salerno (con provvedimento dell’anno 1998), aveva dichiarato archiviato il procedimento stesso.
La ricorrente ha quindi avuto ragione giudiziaria delle proprie istanze in riferimento alla cancellazione del gravame, ma non ha ottenuto il riconoscimento del chiesto risarcimento dei danni, in quanto non era stato provato nessun danno emergente derivante dalla problematica in giudizio discussa.
Per tale motivo e per la complessità della materia trattata, riconosciuta una compensazione in riferimento alle spese di giudizio.