Lo ha stabilito nell’ordinanza 1759/21, pubblicata il 27 gennaio dalla sezione lavoro della Cassazione, nella quale è stata accolta l’opposizione proposta dal contribuente contro la cartella di pagamento per contributi alla gestione commercianti. Dunque, viene esclusa la doppia contribuzione per colui che si limita a fare da referente per clienti, personale e fornitori e ciò perché dette attività risultano essere tutte attività di gestione che non impongono l’iscrizione alla gestione commercianti, necessaria invece, quando sussiste una partecipazione diretta all’attività materiale ed esecutiva dell’azienda. Perciò è stata ritenuta legittima dalla Consulta, l’interpretazione autentica introdotta dall’art. 12 comma undicesimo del decreto legge 78/2010, in base alla quale risulta possibile la doppia iscrizione Inps quando l’esercizio di un’attività di lavoro autonomo soggetto a contribuzione presso la gestione separata si accompagna all’esercizio di un’attività di impresa commerciale, artigiana o agricola che comporta l’obbligo di per sé di iscriversi alla relativa gestione presso l’istituto.