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ALCUNE ILLEGITTIMITÀ NEL “CODICE ROSSO” SULLE LESIONI AL VOLTO.

Sentenza 83/3025 Corte Costituzionale

La Corte ha depositato la sentenza con la quale ha dichiarato l’illegittimità costituzionale di alcune parti dell’articolo 583-quinquies del codice penale, inserito dalla legge 19 luglio 2019, n. 69 , detto “Codice Rosso”, che disciplina il reato di deformazione dell’aspetto della persona a seguito di lesioni permanenti al viso.

Le censure accolte riguardano la parte che non prevede una causa di diminuzione della pena quando, per la “tenuità del danno o del pericolo”, il fatto risulti di lieve entità, e quella che stabilisce l’interdizione perpetua, automaticamente, da qualsiasi ufficio relativo a tutela, curatela e amministrazione di sostegno, in caso di condanna o di patteggiamento, senza possibilità di discrezionalità.
La Corte ha dichiarato illegittima questa previsione nella parte in cui l’interdizione è obbligatoria e a tempo indefinito, anziché facoltativa.

La motivazione verte soprattutto su due principi costituzionali: proporzionalità della pena, e individualizzazione (art. 3 della Costituzione), nonché funzione rieducativa della pena stessa (art. 27 Cost.): con la necessità che il sistema punitivo offra margini che permettano l’adattamento alle concrete posizioni soggettive e alle circostanze del fatto.

Occorre un bilanciamento tra la tutela della dignità della persona e il principio di ragionevolezza.
Il volto, come espressione dell’identità personale, ha un valore protetto molto elevato.
La legge 69/2019 aveva creato una fattispecie autonoma per queste lesioni, considerandole particolarmente gravi. Tuttavia, la Corte ha evidenziato che la normativa sanzionatoria era eccessivamente rigida, rischiava di non distinguere fra sfregi “non gravi” e deformazioni sostanziali, con gravi danni all’identità della persona.

Qualsiasi norma penale che preveda pene severe deve prevedere anche elementi che permettano al giudice di mitigare o modulare la pena, nei casi più lievi o meno gravi. L’assenza di attenuanti previste espressamente (o di sanzioni accessorie graduabili) in casi di lieve entità, si scontra con i dettami della Costituzione.