La Corte di Cassazione con ordinanza 3426/2022, accogliendo il ricorso di un uomo che chiedeva il contributo al mantenimento, ha sancito che entrambi i genitori deve provvedere al mantenimento del figlio maggiorenne non autonomo economicamente. l’obbligo di mantenere il figlio maggiore non indipendente grava su entrambi anche se il quantum del contributo necessita di una valutazione comparativa dei redditi, tenuto conto delle esigenze e dello stile di vita goduto dal figlio. pertanto, l’abbandono volontario del tetto coniugale da parte di uno dei due, costituendo violazione del dovere di convivenza, è idoneo a giustificare l’addebito della separazione, salvo che la cessazione non dipenda dall’intollerabile prosecuzione della stessa convivenza.