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Anatocismo bancario: questo sconosciuto

Flash per 01/09

Sentenza 9140/2020 Corte Cassazione

Spesso il nostro rapporto con gli Istituti Bancari è basato più sul contrasto che sulla collaborazione e la comunione di intenti: da questa ottica, una grossa rilevanza assume la figura giuridica dell’anatocismo bancario che, in poche parole, altro non è se non il calcolo degli interessi su quelli già maturati per una somma dovuta. L’istituto è disciplinato dall’articolo 1283 Codice Civile, secondo cui gli interessi scaduti possono produrre ulteriori interessi, solo dal momento di una domanda giudiziale, e se dovuti da almeno sei mesi.
I limiti sono indubbiamente segnati per tutelare il debitore dall’usura, ex articolo 644 Codice Penale: in virtù di ciò, il giudice può condannare il debitore al pagamento degli interessi aggiuntivi, solo se gli originari siano già scaduti al momento della presentazione della domanda giudiziale.
Negli anni passati il legislatore aveva introdotto “criteri di calcolo periodico”, applicando una sanatoria, successivamente dichiarata illegittima con sentenza 425/2000.
La Corte di Cassazione, a conferma, con la sentenza che prendiamo in esame, ha riscritto tutti i termini della problematica, dichiarando illegittima la delibera CIRC/2020, che aveva creato uno scudo legale a favore degli istituti di credito.