Lo ha stabilito la terza sezione civile della Corte di Cassazione nell’ordinanza 5258/21 pubblicata il 25 febbraio, nella quale viene chiarito che il risarcimento del danno non patrimoniale non è necessariamente limitato alla famiglia nucleare ma, i congiunti, nel caso, sono tenuti a provare l’esistenza di un rapporto costante di reciproco affetto e solidarietà. I Supremi Giudici quindi, hanno accolto il ricorso dei familiari della signora travolta dalla macchina, dichiarando che la Corte d’Appello ha sbagliato a negare il ristoro alla nipote. Infatti, sarebbe stato necessario secondo la Corte, dimostrare l’esistenza di “un legame eccedente la fisiologica intensità delle relazioni con l’ascendente”, dal momento che il presupposto di fatto del pregiudizio ex art. 2059 c.c. è costituito dall’esistenza di rapporti di affetto che, nel caso di specie, era stato pienamente accertato nel giudizio di merito; la nonna infatti, era pienamente partecipe alla vita della nipote e, nonostante non abitassero insieme, c’era sempre stata un’intensa frequentazione tra le due, anche grazie alle riunioni familiari. Quindi, la sussistenza di un legame che va oltre l’ordinario rapporto di affetto costituisce elemento rilevante e determinante ai fini della liquidazione del danno.