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Anche chi è in è in grado di procurarsi lavori saltuari ha diritto all’assegno di divorzio.

La prima sezione della Corte di Cassazione con sentenza 23583/22 del 28 luglio ha sancito che, il contributo, in seguito alla cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario, spetta anche a chi è capace di reperire un lavoro occasionale in quanto, tale contributo ha natura non solo assistenziale ma anche compensativa. Nel caso di specie, è stato accolto il ricorso di una donna che, richiedeva l’assegno di mantenimento. La Cassazione ha stabilito che, non rileva la capacità dell’ex coniuge di reperire lavori occasionali ma, bisogna tener conto di fattori ambientali economici e sociali. Per il riconoscimento dell’assegno divorzile, è necessario verificare l’insussistenza ed inadeguatezza dei mezzi dell’ex coniuge e, l’impossibilità di procurarli. Tale assegno, ha inoltre, natura parequativa-compensativa ed ha come scopo non quello di garantire un’autosufficienza economica ma, un livello reddituale adeguato alle aspettative professionali e ciò in virtù del ruolo e del contributo fornito alla formazione del patrimonio familiare e personale del coniuge.