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ANCHE I GIUDICI POSSONO AVERE LA RIDOTTA PERCEZIONE DI UNA PROVA

Sentenza 26803/2023 Cassazione Penale (Approfondimento giuridico)

Capita agli umani di avere una percezione parziale o errata di un evento: ma questa sentenza precisa che, in via giudiziale, il travisamento di una prova, è configurabile quando viene introdotta nella motivazione di un pronunciamento, una informazione rilevante che non esista però negli atti del processo, o si ometta la valutazione di un fatto decisivo, che invece compare negli stessi.

Il vizio derivante ha natura decisiva, solo se l’errore sia idoneo a disarticolare l’intero “iter probatorio”, rendendo illogica la stessa motivazione (cfr. Cass. 48050/2019 – 5146/2014).

Detto travisamento, quindi, è determinato da un errore “percettivo” della prova stessa, tale da minare alle fondamenta il ragionamento del giudicante ed il sillogismo che, ad esso, presiede.

Il contro giudizio logico del sillogismo fa sì che il vizio renda insanabile detta motivazione, contraddittoria nelle sue premesse fattuali.

In buona sostanza, il vizio risulta decisivo, quando la frattura logica tra premessa e conclusione risulta irreparabile.

Anche le Sezioni Unite, (cfr. 18620/2017), hanno precisato che il travisamento della prova esiste, quando emerge che la sua lettura sia affetta da “errore revocatorio”, per falsificazione, invenzione od omissione.

Nel caso specifico della sentenza in oggetto, era stata portata come prova, la voltura di una Concessione Demaniale Marittima, che avrebbe dovuto fornire informazione certa ed incontrovertibile sulla legittimità di opere svolte, oggetto invece di condanna (come abusive): questa la linea difensiva del ricorrente.

Nel procedimento però, l’informazione probatoria contenuta in atti, non si poteva considerare dotata di auto evidenza (avendo sentito anche il ricorrente, la necessità di illustrarne il contenuto).

Le dichiarazioni testimoniali non erano state allegate al ricorso, in violazione del principio di autosufficienza dello stesso.

In conseguenza, non erano stati i giudici territoriali a commettere errore percettivo, bensì valutativo, non deducibile in sede di legittimità.