Sentenza 33281/2024 Corte Cassazione
La Suprema Corte premette che il reato di deposito incontrollato di rifiuti ha natura permanente se l’attività illecita è preparatoria ad un successivo recupero delle cose abbandonate: quindi, la condotta cessa soltanto con il compimento delle fasi ulteriori rispetto a quella del rilascio.
Invece, ha natura istantanea se l’attività illecita è finalizzata ad una volontà esclusivamente dismissiva dei rifiuti, che esaurisce gli effetti della condotta nel momento dell’abbandono stesso.
Ai fini dell’accertamento della condotta e, conseguentemente, del dies a quo (per il decorso del termine di prescrizione), vale la sistematica continuità di azioni, ovvero del rifiuto al circuito produttivo dell’agente.
Nel caso in esame, la condotta era collegata al trattamento dei fanghi prodotti da un depuratore comunale, ed era certamente prodromica al successivo smaltimento, dei rifiuti abbandonati. Quindi è stata considerata permanente e cessata al momento della bonifica stessa.
ll relativo termine quinquennale, anche considerando i giorni di sospensione per i rinvii d’udienza dovuti a legittimi impedimenti del difensore dell’imputato, è decorso anteriormente alla pronuncia della sentenza impugnata, cosicché risulta fondato il rilievo del ricorrente circa la mancata declaratoria di estinzione per prescrizione del reato ascrittogli, da parte della Corte d’appello.