Ordinanza 9036/2025 Corte Cassazione
La Suprema Corte è intervenuta per chiarire le linee guida giuridiche, in riferimento alla rilevanza dei balconi, nel computo delle distanze tra edifici (seppur non appartenenti a Montechi e Capuleti)!
La vicenda dei nostri giorni è riferita ad una disputa tra proprietari confinanti ed ai lavori di sopraelevazione di un immobile.
I ricorrenti lamentavano che la Corte d’Appello aveva escluso dal computo delle distanze i balconi, qualificandoli come “elementi ornamentali“.
La materia del contendere è regolamentata dall’art. 873 c.c. e dall’art.9 del D.M.1444/1968.
Rientrano tra gli “sporti non computabili” solo gli elementi con funzione meramente ornamentale, mentre costituiscono corpi di fabbrica – quindi sono computabili ai fini delle distanze – le sporgenze di apprezzabile profondità e ampiezza, come i balconi”.
La Suprema Corte ha ribadito che i balconi e le sporgenze significative devono essere incluse nelle misurazioni delle distanze legali tra edifici (vedi Cass. ord. n. 7604 del 21 marzo 2024).
Mentre la terrazza non modifica la distanza, perché costruita con funzione di affaccio e quindi non crea nuovi volumi edilizi, diversa la sorte dei balconi: la Corte d’Appello aveva sbagliato a considerarli puramente decorativi, in quanto avevano una profondità di 1,39 metri, ben oltre una semplice mensola o cornicione.
Balconi di simili dimensioni devono essere considerati costruzioni e, pertanto, rilevano nel calcolo delle distanze.
Quando si tratta di distanze legali, anche i balconi., se sono profondi e ampi, entrano nel computo.
Errato, in buona sostanza, considerarli alla stregua di elemento ornamentali, avendo una specifica funzione di abitabilità.