Sentenza 35478/2023 Cassazione Penale
Seguendo i dettami dell’ art. 671 Codice Procedura Penale, anche il giudice della fase esecutiva ha il potere di concedere il beneficio della sospensione della pena, in fase di concorso di reato o continuazione, con sentenze diverse: a meno che il beneficio non sia stato espressamente escluso dal giudice della cognizione.
Detta potestà del G.E. può essere attuata solo se la pena complessiva, rideterminata per il reato continuato, non superi il limite di due anni di reclusione, come previsto dall’art.163 Codice Penale.
Tale concessione, ai fini del trattamento sanzionatorio, può sussistere allorquando la pluralità di condanne è assimilabile ad una condanna unica: è compito del giudice dell’esecuzione valutare se il beneficio possa estendersi alla pena complessiva rideterminata.
La Suprema Corte ha sentenziato che, in tema di quantificazione della pena per continuità, il giudice è tenuto a motivare non solo per l’individuazione della pena base, ma anche in relazione ai singoli aumenti, ove rendere possibile un controllo effettivo del percorso giuridico posto in essere, per la determinazione di un calcolo definitivo della pena da scontare.