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ANCHE LA POZIONE DI FINE VITA DIVENTA UN BUSILLIS!

Sentenza 132/2025 Corte Costituzionale

La Corte ha dichiarato inammissibili le questioni di legittimità costituzionale sollevate dal Tribunale di Firenze in merito all’art. 579 del codice penale (omicidio del consenziente) e ai diritti fondamentali invocati (artt. 2, 3, 13, 32 Cost.) nei casi in cui un paziente, pur avendo i requisiti per il suicidio medicalmente assistito, non può esso stesso procedere alla somministrazione del farmaco letale .

Il giudice aveva sollevato la questione a causa delle condizioni della paziente, affetta da sclerosi multipla progressiva e tetraparesi completa: sebbene fosse provata la presenza di tutti i requisiti previsti dalla sentenza n. 242/2019 (patologia irreversibile, sofferenze intollerabili, consenso consapevole), la mancanza di dispositivi per l’autosomministrazione, come una pompa infusionale attivabile con comandi vocali o oculari, le impediva di attuare autonomamente la sua scelta di fine vita .

La Corte ha ritenuto che la motivazione del Tribunale fosse insufficiente, in particolare sotto il profilo della verifica della disponibilità di tali dispositivi sul mercato. Il giudice rimettente si era limitato alle indagini svolte a livello locale dall’Azienda sanitaria territoriale, senza coinvolgere organismi specializzati di livello nazionale, come l’Istituto Superiore di Sanità, dotato della necessaria autorevolezza, per un’indagine esaustiva circa la reperibilità di strumenti idonei .

Tuttavia, il pronunciamento della Corte non si limita a un mero rigetto.
Vi sono due elementi di grande rilievo:

1. La Corte afferma che, qualora tali dispositivi fossero reperibili in tempi ragionevoli rispetto alla sofferenza della paziente, la persona avrebbe il diritto di avvalersene, superando così la barriera imposta dall’art. 579 c.p. .

2. Sottolinea il ruolo attivo e garantista del Servizio sanitario nazionale (SSN): non deve limitarsi alla valutazione delle condizioni di accesso al suicidio assistito, ma deve anche monitorare le modalità di esecuzione, reperire le tecnologie necessarie e favorirne l’impiego.

Il caso ritorna al Tribunale di Firenze, che dovrà integrare l’istruttoria coinvolgendo strutture centrali come il Ministero della Salute o l’Istituto Superiore di Sanità e determinare se, davvero, vi sia impossibilità tecnica o una disponibilità effettiva di soluzioni adeguate.

La sentenza, dunque, non modifica l’assetto normativo dell’aiuto al suicidio, ma impone un obbligo di approfondimento tecnico-organizzativo per verificare la possibile disponibilità di dispositivi salvavita, nonché un ruolo operativo più concreto del SSN per consentire a chi ne ha diritto di esercitare la propria volontà. L’esito del ricorso potrebbe aprire nuove prospettive sull’effettività del diritto all’autodeterminazione in condizioni estreme.