Sentenza 43783/2023 Corte Cassazione
La Suprema Corte ha posto i suoi “paletti” su quelli che sono i doveri del giudice, allor quando viene chiesto un legittimo impedimento dell’imputato, con allegata documentazione medica.
Ben sappiamo che il “libero arbitrio” del giudicante è tale da poter rigettare una richiesta, come specificata, pur senza verifiche fiscali: è sufficiente l’esperienza personale, onde poter valutare un effettivo rischio alla salute, per l’obbligato alla presenza in aula. Ma è opportuno, sancisce la Corte, che in presenza di dubbio sulla attendibilità del certificato medico il giudice, prima di emettere parere negativo alla richiesta, disponga una visita fiscale di controllo che accerti le reali condizioni: o anche, in via più celere, attui una diretta interlocuzione con il medico che ha redatto tale certificato, per avere ragguagli in merito.
Nel caso specifico l’istanza, seppur motivata dalla generica documentazione allegata, che comprovava solo una recente operazione chirurgica, avrebbe meritato una specifica richiesta alla la casa di cura, che accertasse la effettiva intrasportabilità del paziente.