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ANCHE L’INDOLE DEI REATI PUÒ DETERMINARE UNA RECIDIVA.

Sentenza 50761/2023 Corte Cassazione

La definizione di reati “della stessa indole“, che nulla ha a che vedere con la identità della norma incriminatrice, fa riferimento ad una serie di fattori che consentono di accertare i caratteri fondamentali comuni fra diverse fattispecie.

Infatti, la nozione di “indole“, stabilita dall’art. 101 cod. pen., comprende tutti i reati che violano una stessa disposizione di legge (come criterio formale), e quelli che presentano caratteristiche comuni, (come criterio sostanziale).
La Suprema Corte ha affermato che l’art. 131bis cod. pen. si applica ad ogni fattispecie criminosa, nella sussistenza dei presupposti e nel rispetto dei limiti fissati dalla medesima norma: tra questi rileva il limite ostativo costituito dall’abitualità, che ricorre anche quando l’autore ha commesso più reati “della stessa indole“, oltre quello oggetto del procedimento.

Con riferimento a tale condizione ostativa all’applicazione della causa di non punibilità prevista, la giurisprudenza ha chiarito che l’identità dell’indole dei reati deve essere valutata dal giudice in relazione ai caratteri fondamentali comuni o se i reati siano mossi dai medesimi motivi.

In buona sostanza, “si tratta di una valutazione sostanziale che tiene in considerazione la natura dei fatti o i motivi che li hanno determinati, le finalità, le modalità esecutive delle condotte e il contesto in cui le diverse violazioni si collocano“.

Ad esempio, si è ritenuto che siano della stessa indole le fattispecie di guida in stato di ebbrezza e di omesso soccorso in casi di incidente stradale, ed i reati di omesso versamento IVA e di omesso versamento delle ritenute certificate rispetto al reato di omesso versamento di ritenute previdenziali.

Anche i reati, quindi, e non solamente coloro che li commettono, hanno una loro indole specifica!