Sentenza del 17/02/2022 Tribunale di Milano – Sez. Lavoro. Questa sentenza condanna l’INPS, che aveva rigettato la richiesta di concessione di Assegno Sociale da parte di un soggetto, che pur possedeva le caratteristiche per ottenerlo.
Secondo l’Ente, lo stesso, essendo divorziato, avrebbe dovuto attingere, in maniera preventiva, ad un aumento dell’assegno di mantenimento, per le sue necessità economiche, variando gli accordi stipulati in fase di procedimento.
Non accolta questa eccezione perché, l’intervento dell’Ente Previdenziale, non può essere considerato residuale rispetto all’obbligo del coniuge, nel riconoscimento degli alimenti: conta solo lo stato di bisogno del richiedente, che non può essere ritardato, in attesa di accordi ancora da statuire.
Viene considerato preminente lo stato di necessità. Stabilito, quindi, che bisogna dare il pane, “soprattutto a chi non ha i denti“.