Secondo la Cassazione, per diffamare una persona non occorre fare il suo nome; basta poterlo intuire con indizi semplici. Non è necessario che la vittima sia precisamente e specificamente nominata, a condizione però che la sua individuazione avvenga sulla base del contesto come, ad esempio, le circostanze narrate, i riferimenti personali temporali e che sia facilmente riconoscibile dalla comunità in cui il manoscritto viene divulgato nonostante non siano stati fatti nomi e cognomi. Così sancisce la sesta sezione civile della Cassazione con l’ordinanza 4290/21.
La ricorrente è stata condannata al risarcimento dei danni dopo la pubblicazione del libro dove i protagonisti sono facilmente identificabili dall’intera comunità. Il Palazzaccio sancisce che in tema di diffamazione, per il risarcimento del danno causato da diffamazione a mezzo stampa, non è necessario che il soggetto passivo sia precisamente e specificamente nominato, ma la sua individuazione deve avvenire attraverso gli elementi della fattispecie concreta.