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Annullata la multa velox se non si dimostra che lo strumento sia stato sottoposto a verifica.

Insufficiente la taratura, non bastano i certificati di messa in opera e controllo. Non bastano le certificazioni di messa in opera e controllo, l’onere della prova risulta costituito a carico dell’ente in quanto investe il fatto costitutivo della pretesa sanzionatoria. Da quanto emerge nella sentenza 3520/20 pubblicata dalla terza sezione civile del tribunale di Torino, il verbale della polizia non ha fede privilegiata sul funzionamento dell’apparecchio al momento della violazione.

Pertanto, è stato accolto l’appello dell’automobilista multato: il principio di vicinanza alla prova impone all’amministrazione di dimostrare che l’autovelox sia stato sottoposto ai controlli periodici per garantire la sicurezza degli utenti.

La prefettura accerta dei aver sottoposto lo strumento al controllo nove mesi prima dell’infrazione constata a carico del conducente ma non ha mai presentato il certificato ad hoc. Giusto, infine, il ragionamento del giudice di pace, secondo cui la prova che l’apparecchio funzioni al momento della violazione sarebbe implicita nel valore del verbale di accertamento.