La sesta sezione civile della Corte di Cassazione con sentenza 24212/21 ha sancito la nullità delle multe effettuate con telelaser, in caso di eccesso di velocità, se la verifica periodica dell’apparecchiatura deve essere sempre convalidata da laboratori a ciò accreditati ed, inoltre, il nuovo certificato non può essere proposto in secondo grado se, il Comune, non riesce a dimostrare che la proposizione in primo grado non è avvenuto per causa ad esso non imputabile. Nel caso in esame, un automobilista proponendo opposizione verso una multa per eccedenza di velocità, sosteneva che la documentazione prodotta in primo grado, attestante la funzionalità dell’apparecchio, era da riferirsi ad una società che non era ricompresi tra i soggetti adibiti alla verifica. L’automobilista proponendo ricorso in Cassazione denunciava il fatto che la corte presentava una nuova documentazione, convalidata da un’ente correttamente preposto. Secondo la Cassazione, il ricorso è fondato in quanto, in secondo grado non possono ammettersi nuovi mezzi di prova, restando ferma la possibilità di dimostrare l’impossibilità di produrli in primo grado per causa non ad esso imputabile.