Sentenza 601/2019 TAR Lazio – Sez. Latina.
Chi esercita il “sesso a pagamento”, non è da considerarsi persona pericolosa a cui applicare il Codice Antimafia. Questo quanto stabilito nella sentenza che ha accolto il ricorso della “professionista”, contro il Foglio di Via Obbligatorio, emesso dal Comune di Latina.
Un velo compiacente sul fatto che, alla stessa, oltre che l’attività di meretricio, era stato contestato anche il reato di spaccio di stupefacenti e detenzione di armi.
Da queste due accuse era riuscita a “scapottarsela”: essendo, quindi, solo “venditrice di se stessa”, illegittimo il provvedimento di allontanamento coatto.
Di chi è distratto, si dice che abbia preso lucciole per lanterne. Ma questo tipo di “lucciola”, non può essere confusa con altro…o no?