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ANNULLATO L’ARRESTO SE IL GIP COPIA L’ORDINANZA CAUTELARE DEL PM.

La seconda sezione penale della Corte di Cassazione con sentenza 22500/21 ha sancito che l’imputato deve essere rilasciato se il gip copia il provvedimento di fermo con cui il pm aveva chiesto la misura cautelare, mentre sbaglia il Riesame a sostenere che il gip ha mostrato di non aver recepito in maniera acritica l’iter del pm, pur avendo riportato quasi interamente quanto esposto nella misura cautelare. Il gip può riprendere quanto esposto nell’ordinanza dell’accusa ma, dovrà sempre effettuare una valutazione propria nel verificare gli elementi definiti dal pm come gravemente indiziati. Pertanto, secondo la Cassazione, ciò che manca è l’autonoma valutazione del giudice circa gli elementi sintomatici in quanto, il gip riprende alla lettera la misura cautelare del pm, rendendo ancora più evidente che la verifica è venuta a mancare.