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ANTICIPO UN FUTURO PIGNORAMENTO E METTO AL SICURO I MIEI BENI!

Sentenza 37634/2024 Corte Cassazione

La Suprema Corte ha chiarito che non può essere considerato reato, una condotta volta ad eludere i futuri pignoramenti, ancora da compiersi, rapportati alle diverse e progressive scadenze di assegni postdatati, versati al creditore a garanzia.

Di fatto, l’elusione degli obblighi in corso di accertamento di cui al primo comma dell’art. 388 cod.pen. si riferisce esclusivamente alla pendenza di un’azione giudiziaria.

Nella fattispecie presa in esame, il titolo esecutivo era costituito non da un provvedimento giudiziario, ma da assegni bancari che venivano azionati con il precetto alla data della loro scadenza.

Il creditore aveva notato che i debitori, prima di tale scadenza9 e, dunque, prima che venissero azionati i relativi pignoramenti, stavano asportando dal proprio magazzino dei beni diversi da quelli già pignorati e affidati al custode giudiziario.

Pertanto, rispetto a tale ricostruzione dei fatti, manca il provvedimento dell’autorità giudiziaria che costituisce il primo presupposto per la configurabilità dell’ipotesi, che punisce la mancata esecuzione dolosa di un provvedimento del giudice.

Tanto meno è configurabile il reato di sottrazione di beni pignorati di cui al comma 5 dell’art. 388 cod. pen., essendo del tutto carente il presupposto del pignoramento.

La giurisprudenza dà rilevanza agli effetti penali della ingiunzione emessa da parte dell’ufficiale giudiziario, ex art. 492 cod. proc. civ. di astenersi dal sottrarre all’espropriazione i beni pignorati, prima che siano perfezionate le ulteriori formalità, mentre nella fattispecie in esame manca del tutto il pignoramento dei beni oggetto delle condotte fraudolenti.

Esclusa la presenza di un tale presupposto, risulta evidente l’insussistenza del reato contestato.