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ARRESTATEMI PURE PER DETENZIONE DI DROGA, MA NON TOCCATEMI I SOLDI!

Sentenza 44642/2024 Cassazione Penale

Chiarito dalla Suprema Corte che, per poter disporre il sequestro preventivo ex art.321 c.p.p. di una cosa pertinente al reato, è necessario che, in mancanza, “vi sia il pericolo di aggravare o protrarre le conseguenze del reato o agevolare la commissione di altri reati, anche non della stessa specie di quello già consumato e per cui si procede“.
(cfr. Cass.14484/2012 e 42129/2019)

Indispensabile quindi il nesso di pertinenzialità tra bene e reato per poterne sottrarre la disponibilità all’avente diritto: nesso escluso in relazione al reato di mera detenzione a fini di cessione, improduttivo di profitti illeciti.

In conseguenza, in relazione al reato di “illecita detenzione di sostanze stupefacenti“, non è consentita la confisca del denaro trovato in possesso dell’indagato ai sensi della vigente normativa, applicabile invece all’ipotesi di “cessione di sostanza stupefacente“, non sussistendo il necessario nesso tra il denaro ed il reato di mera detenzione. (cfr. Cass.20130/2022)

In tal caso, il denaro rinvenuto nella disponibilità dell’indagato può essere sottoposto a confisca, solo ove ricorrano le condizioni previste all’art. 240-bis, cod. pen. per sproporzione, ipotesi questa non valutata nell’ordinanza impugnata benché indicata nella richiesta del PM e nel decreto di sequestro preventivo.

In conseguenza, ritenuto fondato il ricorso, con restituzione del denaro confiscato: sarebbe stato necessario provare che le cifre rinvenute fossero fuori da una logica valutazione della condizione economica del reo e, quindi, di ingiustificato possesso!