
Sentenza 107/2025 Corte Costituzionale
Con la sentenza depositata, la Corte Costituzionale ha respinto la questione di legittimità sollevata dal Tribunale di Pisa in ordine alla presunta violazione del principio di legalità (art. 25 Cost.) ex art. 385, comma 3, c.p.
La questione verteva sull’applicabilità del reato di evasione dagli arresti domiciliari anche all’indagato, nonostante la norma parli espressamente di “imputato” .
Il Tribunale aveva sostenuto che una simile estensione andasse oltre la lettera della legge: l’indagato, secondo l’art. 60 c.p.p., non acquisisce lo “status di imputato” fino all’esercizio dell’azione penale, e dunque non rientrerebbe nella fattispecie disciplinata dal comma 3 .
La Corte, tuttavia, ha rigettato l’obiezione, rilevando che il comma 3 è stato introdotto nel 1982, in un contesto normativo (codice di rito del 1930) in cui non esisteva ancora la distinzione tra indagato e imputato. In quell’impianto, chi era sottoposto ad arresto anche in indagine preliminare era già considerato “imputato” .
Pertanto, secondo la Corte, l’interpretazione evolutiva della norma, che per volontà del legislatore originario intendeva estendere la punibilità dell’evasione a chiunque fosse sottoposto alla misura cautelare degli arresti domiciliari, comprende anche la figura dell’indagato. Non si configura alcuna analogia “in malam partem”, poiché l’estensione è giustificata dalla “ratio legis” e dalla continuità storica della norma, e dunque non viola il principio di tassatività .
La Corte ha inoltre evidenziato l’evidente contraddizione pratica che deriverebbe dal ritenere la punibilità subordinata all’esercizio dell’azione penale: ciò produrrebbe risultati incoerenti, punendo la stessa condotta solo se commessa successivamente al processo .
In conclusione, la Consulta ha confermato l’equiparazione tra la posizione dell’imputato e quella dell’indagato nei confronti del reato di evasione dagli arresti domiciliari, sancendo che “è reato anche per l’indagato, e non solo per l’imputato”.
