Flash per 11/07
Normativa vigente
Il regime degli arresti domiciliari, che trova sempre più spazio nelle vicende giudiziarie del nostro paese, stante la scarsità di posti nelle carceri, è normato dall’articolo 284 Codice Procedura Penale, che indica ciò che il recluso possa o, soprattutto, non possa fare.
Non bisogna confondere gli arresti domiciliari con la detenzione domiciliare, che scatta solo quando una sentenza diventa definitiva: nel primo caso, il provvedimento del giudice indica che vi sono gravi indizi di colpevolezza e che la libertà del presunto colpevole potrebbe determinare una sua fuga, o l’inquinamento delle prove.
Le cose che non si possono fare in corso di provvedimento, sono: allontanarsi da casa, ricevere visite, comunicare con l’esterno ed utilizzare i network ed internet. Strappo alla regola sono le visite mediche, le attività per il sostentamento, il recupero dei figli a scuola o le uscite per motivi religiosi.
Ribadiamo, quindi, che gli arresti sono un provvedimento temporaneo, mentre la detenzione è una forma alternativa al carcere. Esiste anche il fermo domiciliare, su iniziativa della Polizia Giudiziaria o del Pubblico Ministero, in casi di particolare urgenza.
Tra le regole imprescindibili, vi è l’obbligo di rispondere alle visite della Polizia Giudiziaria, che accertano la presenza in casa del recluso.
Proprio qui il dramma narrato nella cronaca delle ultime ore, per cui un reo agli arresti domiciliari non ha potuto rispondere alla P.G, in quanto il citofono dello stabile era rotto e, per questo motivo, ha finito la sua detenzione in carcere.