Accolto il ricorso proposto dal proprietario dell’appartamento al terzo piano della palazzina: annullato il provvedimento del dirigente comunale che stoppa i lavori dopo la Scia presentata per la realizzazione dell’impianto.
Il permesso non serve per costruire l’ascensore esterno che il singolo proprietario vuole realizzare nell’edificio condominiale: l’impianto, costituisce il volume tecnico che non crea un autonomo carico urbanistico..
E’ quanto emerge dalla sentenza 388/21, pubblicata dalla seconda sezione del Tar Lombardia, il Comune non può bloccare i lavori mettendo in dubbio la violazione delle regole previste dal piano di governo di quella zona territoriale.
Precisiamo che l’ascensore non ha bisogno di titolo edilizio perchè non costituisce una costruzione in senso stretto ma soltanto un’innovazione per lo stabile, il quale non concorre alla creazione di volume o superficie rilevante.