Avvocato Simone Labonia - Cassazionista |    via F. Gaeta, 7 84129 - Salerno (SA) | C.f. LBNSMN73D01F839T | P. Iva 03438870655

ASSEGNAZIONE CANONI: CHI PRIMA ARRIVA MEGLIO ALLOGGIA!

Sentenza 17195/2025 Corte Cassazione

Pronuncia della Suprema Corte in tema di assegnazione dei canoni locatizi nei pignoramenti presso terzi e nei rapporti con la prelazione sull’immobile.

La sentenza ha chiarito importanti principi relativi all’espropriazione presso terzi dei canoni locatizi futuri e alla precedenza rispetto a eventuali pignoramenti sull’immobile locato.

Secondo la Corte, l’ordinanza di assegnazione dei canoni locatizi non ancora scaduti (ai sensi dell’art. 553 c.p.c.), emessa al termine del pignoramento presso terzi, comporta:
il trasferimento immediato della titolarità del credito vantato nei confronti del terzo conduttore verso il creditore procedente:
la fuoriuscita di tale credito dal patrimonio del debitore esecutato:
l’obbligo per il terzo di adempiere direttamente all’assegnatario alle scadenze previste fino a concorrenza dell’importo assegnato.

Il principio sancisce che i canoni già assegnati non possono essere toccati da successivi pignoramenti sull’immobile da parte di altri creditori: tali modalità non incidono sull’efficacia dell’ordinanza di assegnazione né legittimano organi della procedura immobiliare ad adottare statuizioni riguardanti i canoni assegnati.

La motivazione si basa sul fatto che i canoni locatizi sono crediti patrimoniali autonomi, pignorabili separatamente rispetto all’immobile, come previstodal Codice civile (art. 2912 c.c. e 2918 c.c.), nonché dalla normativa fiscale in materia di riscossione forzata dei fitti a scadere (d.P.R. n. 602/1973, art. 72) .

In caso di pignoramento dell’immobile successivo (ai sensi dell’art. 555 c.p.c.), il giudice dell’esecuzione immobiliare non può estendere l’intervento ai canoni già assegnati, né deve disattendere l’assegnazione già operata presso terzi. In tal caso i procedimenti possono essere riuniti se pendenti, ma gli effetti sui canoni restano vincolati all’assegnazione già avvenuta.

In sintesi, ribadita l’idoneità del pignoramento presso terzi a colpire canoni futuri non ancora scaduti,
l’immediatezza ed efficacia vincolante dell’ordinanza di assegnazione,
l’inalterabilità di tale effetto in caso di successivo pignoramento immobiliare.

Si tratta di un orientamento di rilievo pratico per gli operatori dell’esecuzione forzata, in particolare nei casi in cui creditori diversi rivalutino crediti derivanti dall’immobile e dalle relative locazioni in vista del soddisfacimento.