Ordinanza 33789/2022 Cassazione Civile – Sez. Sesta. La similitudine appare inevitabile, a seguito del pronunciamento della Corte in riferimento alla richiesta di una coppia, di non corrispondere più l’assegno di mantenimento a favore della figlia.
Motivo: la stessa aveva rifiutato un lavoro, adducendo di non disporre dei mezzi di trasporto idonei per raggiungere la sede lavorativa. Come nel Reddito di Cittadinanza, quindi, rifiutare un’offerta di lavoro fa perdere il diritto al beneficio del sostentamento.
La norma, infatti, prevede che gli alimenti siano dovuti a chi versa in stato di bisogno e dimostri di soffrire di patologie tali, da precludergli la capacità lavorativa per procurarsi un autonomo sostentamento.
I nostri nonni, in questi casi, parlavano di “mangiatoia bassa”: troppo comodo adagiarsi!
A cura dello Studio Legale Labonia