Decreto 2912/2023 Corte Appello Palermo
Probabilmente questo padre aveva i suoi buoni motivi per fare ciò che ha fatto o, quantomeno, ce lo auguriamo per giustificare il suo comportamento, sicuramente poco amorevole, nei confronti della sua “attempata” prole.
Il genitore, di fatto, aveva presentato istanza per essere sollevato dall’obbligo di versamento dell’assegno di mantenimento per i tre figli, ormai tutti ampiamente maggiorenni.
La Corte ha parzialmente accolto la richiesta, che forse voleva dare, con un comportamento anaffettivo, una sferzata agli “attempati pargoli”, per scrollare loro di dosso il famoso appellativo di “bamboccioni” mantenuti.
La ragione l’ha ottenuta in riferimento ai suoi primi due figli, il primo dei quali si era laureato da qualche anno, senza trovare adeguata sistemazione lavorativa, mentre il secondo, a 28 anni “suonati”, non era ancora riuscito a laurearsi in giurisprudenza, seppur iscritto dal doppio degli anni necessari per ottenere la laurea.
In riferimento al primo, sentenziato che l’obbligo permane solo per un anno, successivo al conseguimento del titolo: tempo considerato sufficiente per trovare un’occupazione.
Per il secondo, sollevato dall’onere il genitore, per il comportamento colpevolmente inefficiente del “maturo” studente.
Riconosciuto, invece, il permanere dell’obbligo nei confronti della terza figlia che, seppur iscritta ad una costosa università privata, senza il preventivo consenso del genitore, poteva dimostrare un’onorevole carriera di studio, con ottimi risultati segnati a libretto.