In sede di separazione, il giudice riconosce l’assegno di mantenimento al coniuge economicamente più debole ed eventualmente ai figli. La cifra dell’assegno di mantenimento può essere stabilita dalle stesse parti oppure, in mancanza di accordo, dal giudice. Naturalmente, se le condizioni economiche dell’obbligato peggiorano si dovrà provvedere alla diminuzione dell’importo dell’assegno.
Lo stabilisce la sesta sezione civile della Cassazione con l’ordinanza 12800/21 che ha accolto il ricorso di un uomo nei confronti della ex moglie. In Cassazione, il marito ha sostenuto che era stata accertata la mancanza dì un’apprezzabile sperequazione reddituale tra gli ex coniugi.
L’inidoneità dei mezzi dell’ex coniuge richiedente va accertata considerando che l’assegno va a garantire un livello reddituale parametrato alle pregresse dinamiche familiari. Tuttavia la Cassazione, non ha svolto alcuna indagine per accertare se il sopravvenuto venir meno dello squilibrio economico-patrimoniale tra gli ex coniugi abbia inciso sulla finalità dell’assegno divorzile. Pertanto la vicenda è stata rinviata per nuovo esame.