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Revisione dell’assegno divorzile in presenza di nuova famiglia

Ordinanza11155/2023 Corte di Cassazione

La Cassazione ha preso in considerazione un aspetto delicatissimo, che condiziona la vita economica delle famiglie vecchie e nuove, che traggono origine da provvedimenti divorzili. Ricordiamo che la legge 898/1970, riferita alla revisione dell’assegno ed alle circostanze sopravvenute che ne determinano la revoca o la riduzione, deve essere attuata tenendo da conto la costituzione di nuove famiglie ed i rapporti di mantenimento riferiti ai nuovi coniugi.
In buona sostanza, ex art.143 Codice Civile, gli obblighi di entrambi i coniugi verso le famiglie, sono anche nei confronti dei figli nati da precedenti matrimoni.
La Corte ha quindi sottolineato l’equilibrio tra i nuovi doveri di solidarietà coniugale ed i pregressi, riferiti all’ex coniuge e alle precedenti famiglie.
Dunque, esistono doveri anche verso coloro che non sono legati da legami di sangue con l’obbligato se, le persone tenute al sostegno alimentare, non sono in grado di sostenerlo.
Non esiste quindi “un’assenza di vincoli giuridici” tale da non far valere il suo peso sulla valutazione dell’assegno divorzile: nel rispetto dei soggetti deboli coinvolti.