La Corte di Cassazione con ordinanza 6529 del 10 marzo 2021, respingendo il ricorso di una avvocatessa che richiedeva l’aumento dell’assegno mensile nonostante la breve durata del matrimonio e la sua età relativamente giovane, sancisce che la professionista che non ha mai esercitato per dedicarsi alla famiglia ha diritto al contributo mensile anche se minimo. Il contributo fornito dalla donna alla famiglia e alla realizzazione del coniuge, giustificano il diritto al mantenimento, anche se qualificata ma non impegnata nell’attività professionale. Pertanto, la professionista qualificata ma non attiva nel mondo lavorativo, ha diritto al mantenimento in maniera ridotta, e dovrà contribuire alle spese straordinarie per i figli.