Sentenza 845/2023 Corte Appello L’Aquila
La giurisprudenza comincia a prendere una direzione diversa da quanto, fino ad oggi, quasi sempre avvenuto.
Era diventata prassi consolidata, nei procedimenti di divorzio, che una delle parti richiedesse che, nel riconoscimento dell’assegno di mantenimento, fosse contestualmente valutata una somma compensativa.
Tale somma doveva andare a colmare le richieste riferite alla formazione dei beni comuni, nonché alle occasioni lavorative e di crescita professionale abbandonate, per non togliere tempo all’accudimento dei figli ed alla cura della famiglia. La legge di riferimento, in dette situazioni, è la n. 898/1970, che dà all’assegno di mantenimento una funzione assistenziale, comparativa e perequativa.
La sentenza che prendiamo in esame, al contrario, ha accolto l’appello del marito contro la richiesta della ex coniuge.
Contestato un difetto di prova delle condizioni sperequative in esso motivate: dette condizioni debbono essere specificatamente provate e non solo oggetto di una presunzione da parte dei giudici, nel calcolo della somma da attribuire come assegno di mantenimento.