Flash per 23/08
Sentenza 0807/2022 Corte Appello Roma
Grosso scalpore ha destato questa sentenza di assoluzione in secondo grado, con la motivazione che la vittima aveva bevuto più del dovuto e, con i suoi comportamenti disinibiti, aveva spinto l’aggressore “ad osare”.
Nella sentenza, quindi, avanzate argomentazioni che giustificavano i comportamenti dell’aggressore, in base a quelli attuati dalla vittima.
Nessuna rilevanza data alla riscontrata rottura della cerniera dei pantaloni di lei, che sarebbe potuta esser stata conseguenza di una cattiva qualità del prodotto. Avanzato ovviamente dalla Procura, ricorso per Cassazione a tale pronunzia, perché non sarebbero stati applicati i principi giurisdizionali in merito al consenso nell’atto sessuale, non risultando provata la manifestazione di dissenso da parte della vittima.
Secondo la Procura, al contrario, la donna avrebbe ripetutamente dimostrato la propria contrarietà all’atto sessuale e la rottura della cerniera dei pantaloni doveva essere considerata come prova esaustiva di una violenza fisica attuata dall’aggressore.
Anche i comportamenti dei due, successivi alla commistione del reato e comprovati da testimoni, dimostrerebbero uno sconvolgimento emotivo da parte della donna ed un atteggiamento spavaldo da parte dell’uomo.
Come più volte sanzionato dalla Corte di Giustizia Europea, molti provvedimenti dei tribunali italiani danno troppa rilevanza ai comportamenti della persona aggredita, come giustificativi di un’azione di violenta aggressione sessuale.